Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Costo per fattispecie determinate, estese anche ai familiari, sulla base del sospetto diagnostico di malattia genetica rara formulato anche da uno specialista di branca in relazione all'ambito di afferenza del caso sospetto - Totale messa a carico del Servizio sanitario regionale, alle condizioni previste dalla normativa statale - Esito comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare - Possibile presa in carico, da parte della Rete, del paziente e, eventualmente, dei familiari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA e del principio di copertura delle spese - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Sollecito al legislatore, in collaborazione con le Regioni, per l'adeguamento e l'individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (Classif. 231012).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La disposizione impugnata - che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001 (comma 1), con possibilità di estensione ai familiari (comma 2) e detta una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime (commi 3 e 4) - deve essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti. La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono la Corte costituzionale dal sollecitare - in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni - la definizione del procedimento a cui l'art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all'Allegato 4. Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova infatti alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni. (Precedenti: S. 190/2022 - mass 45053; S. 40/2022 - mass 44670; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051).