Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 CC. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - COMPENSAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI “DATI CERTI” - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 CC. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - COMPENSAZIONE DA EFFETTUARSI SULLA BASE DI “DATI CERTI” - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti, a prescindere dalla sussistenza della effettiva necessità di prevedere, nel caso di specie, strumenti di concertazione con le Regioni, la norma in esame garantisce il coinvolgimento delle Regioni stesse, e dunque il rispetto del principio di leale collaborazione, prevedendo che la compensazione venga effettuata tenendo conto di quelle determinazioni definitive formulate da Regioni (e Province autonome), le cui modalità procedurali sono fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti, a prescindere dalla sussistenza della effettiva necessità di prevedere, nel caso di specie, strumenti di concertazione con le Regioni, la norma in esame garantisce il coinvolgimento delle Regioni stesse, e dunque il rispetto del principio di leale collaborazione, prevedendo che la compensazione venga effettuata tenendo conto di quelle determinazioni definitive formulate da Regioni (e Province autonome), le cui modalità procedurali sono fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 7
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte