Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 HH. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE E RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO DEL DEBITO - AVVALIMENTO DI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ ORGANIZZATORIA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COPERTURA DI NUOVE SPESE - CONVERSIONE IN LEGGE SATISFATTIVA DELLE DOGLIANZE PROSPETTATE, CON ATTRIBUZIONE ALL’AIMA DELLA RISCOSSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 272/05 HH. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE E RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO DEL DEBITO - AVVALIMENTO DI UFFICI REGIONALI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ ORGANIZZATORIA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COPERTURA DI NUOVE SPESE - CONVERSIONE IN LEGGE SATISFATTIVA DELLE DOGLIANZE PROSPETTATE, CON ATTRIBUZIONE ALL’AIMA DELLA RISCOSSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, sollevata in relazione agli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost. Ed invero, in assenza di una attuazione 'medio tempore' della norma impugnata, la legge di conversione n. 118 del 1999, modificando 'in parte qua' l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione satisfattiva delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA.
- Sulla cessazione della materia del contendere, v. citate sentenza n. 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, sollevata in relazione agli artt. 3, 81, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost. Ed invero, in assenza di una attuazione 'medio tempore' della norma impugnata, la legge di conversione n. 118 del 1999, modificando 'in parte qua' l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione satisfattiva delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA.
- Sulla cessazione della materia del contendere, v. citate sentenza n. 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 15
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte