Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 II. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE REGIONI - OMESSA INDICAZIONE DEL PARAMETRO E CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 II. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE REGIONI - OMESSA INDICAZIONE DEL PARAMETRO E CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni non indica alcun parametro costituzionale, né lo stesso è univocamente deducibile dal contenuto della censura, che risulta carente di qualunque autonoma motivazione. E anche a voler individuare tale parametro nell'art. 81 della Costituzione, la deduzione della sua violazione sarebbe ugualmente inammissibile trattandosi di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza di copertura finanziaria per l'espletamento delle funzioni assegnate alle Regioni non indica alcun parametro costituzionale, né lo stesso è univocamente deducibile dal contenuto della censura, che risulta carente di qualunque autonoma motivazione. E anche a voler individuare tale parametro nell'art. 81 della Costituzione, la deduzione della sua violazione sarebbe ugualmente inammissibile trattandosi di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 2
co. 6
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 2
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte