Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 LL. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - COMUNICAZIONE DELL’AIMA - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore statale, a garanzia dell'interesse nazionale, di prevedere, con norme proporzionate allo scopo, termini brevi di definizione dei ricorsi amministrativi proposti dai produttori, in considerazione della necessità di definire in tempi rapidi i procedimenti pendenti al fine di dare celere attuazione agli obblighi imposti sul piano comunitario, né, nel caso di specie, sarebbe possibile stabilire quale altro termine potrebbe essere considerato congruo, senza invadere sfere riservate alla discrezionalità legislativa dello Stato. Ne consegue che immune da censure è la connessa previsione della responsabilità civile, penale e amministrativa degli autori del ritardo o dell'omissione, poiché tale previsione costituisce la conseguenza, sul piano sanzionatorio, della mancata osservanza di termini non irragionevoli imposti dal legislatore statale e rappresenta espressione di principî generali che la norma impugnata si limita soltanto ad enunciare formalmente.

- Sui limiti posti alla Corte costituzionale nello stabilire un termine procedimentale alternativo a quello previsto dal legislatore, v. citata sentenza n. 459/1989.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 5

legge  27/01/1998  n. 5  art.   co. 

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 6

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 8

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 9

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte