Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 NN. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 NN. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - FUNZIONE ATTRIBUITA ALLE REGIONI SECONDO MODALITÀ STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione all’art. 97 Cost. e allo statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere a), e), p) e q), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Non si tratta infatti di competenze che spettavano all'AIMA e che poi sono state trasferite, come lamentato dalla ricorrente, senza il rispetto delle procedure concertative statutariamente imposte: le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei ricorsi di riesame non competevano all'AIMA, ma sono state direttamente attribuite alle Regioni. In ogni caso, tale attribuzione non lede le prerogative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997 sancisce che queste ultime «provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle Regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».
Non è fondata, in relazione all’art. 97 Cost. e allo statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere a), e), p) e q), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Non si tratta infatti di competenze che spettavano all'AIMA e che poi sono state trasferite, come lamentato dalla ricorrente, senza il rispetto delle procedure concertative statutariamente imposte: le funzioni amministrative inerenti alla gestione dei ricorsi di riesame non competevano all'AIMA, ma sono state direttamente attribuite alle Regioni. In ogni caso, tale attribuzione non lede le prerogative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 411 del 1997 sancisce che queste ultime «provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle Regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 2
co. 6
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 2
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte