Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Esenzione per fattispecie determinate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001. La disposizione impugnata, nel ricollegare espressamente l'esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformità da quanto previsto dal legislatore statale, bensì si pone in linea con il relativo esercizio. L'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un sospetto diagnostico - dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara - già prevede l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi.