Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 OO. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUANTITATIVI INDIVIDUALI - RICORSI DI RIESAME - ATTIVITÀ CONSEGUENTI A CARICO DELL’AIMA E DELLE REGIONI - DEFINIZIONE DI ULTERIORI QUESTIONI DEMANDATA AL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE REGIONALI, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 14, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Ed invero in considerazione dell’esigenza di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale, deve ritenersi che le disposizioni in esame non determinino alcun 'vulnus' alle competenze regionali. L'AIMA, infatti, si limita a “recepire” le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, senza sovrapporre proprie autonome valutazioni a quelle regionali, effettuate «sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte». E’ inoltre congruo il termine di trenta giorni per la segnalazione imposta dalla norma, considerata l'urgenza, ancora una volta prescritta per ragioni connesse ad una celere attuazione della normativa comunitaria, di definire in tempi rapidi i procedimenti di riesame. Per quanto attiene, invece, alla censura che ha investito il comma 14, va rilevato che la suddetta disposizione non comporta alcuna compromissione di prerogative regionali, attesa, da un lato, la natura “residuale” del precetto in essa contenuto, dall'altro, la garanzia del coinvolgimento delle Regioni attraverso la previsione della necessità che i decreti ministeriali siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 2

legge  27/04/1999  n. 118  art.   co. 

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte