Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 PP. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE - PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CAUTELARE O NON DEFINITIVO - UTILIZZAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI DATI DA PARTE DELL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DEDOTTA LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DI PRONUNCE GIURISDIZIONALI EMESSE A FAVORE DEI PRODUTTORI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, COMPROMISSIONE DELLA POTESTÀ PROGRAMMATORIA DELLE REGIONI, IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 PP. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE - PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CAUTELARE O NON DEFINITIVO - UTILIZZAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI DATI DA PARTE DELL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DEDOTTA LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DI PRONUNCE GIURISDIZIONALI EMESSE A FAVORE DEI PRODUTTORI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, COMPROMISSIONE DELLA POTESTÀ PROGRAMMATORIA DELLE REGIONI, IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti non vengono dedotti vizi di legittimità costituzionale che ridondino nella violazione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, in quanto rimane indimostrato l'assunto secondo cui tale limitazione determinerebbe una diretta ed immediata compromissione della potestà programmatoria svolta dalle Regioni.
E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti non vengono dedotti vizi di legittimità costituzionale che ridondino nella violazione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, in quanto rimane indimostrato l'assunto secondo cui tale limitazione determinerebbe una diretta ed immediata compromissione della potestà programmatoria svolta dalle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 11
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte