Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 QQ. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONI - DECISIONI AMMINISTRATIVE O GIURISDIZIONALI SUI RICORSI - NOTIFICAZIONE TARDIVA - EFFETTI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI, LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 QQ. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONI - DECISIONI AMMINISTRATIVE O GIURISDIZIONALI SUI RICORSI - NOTIFICAZIONE TARDIVA - EFFETTI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI, LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la norma in esame persegua la finalità di limitare l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi emanati su ricorsi di associazioni di categoria. Invero, la disposizione in esame, stabilendo che tali provvedimenti non producono effetti nei confronti «dei produttori estranei ai procedimenti» nei quali tali provvedimenti sono stati emessi, intende escludere la possibilità che la pubblica amministrazione estenda gli effetti del giudicato o della decisione amministrativa anche ad altri eventuali soggetti non ricorrenti.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 24, 97, 113, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la norma in esame persegua la finalità di limitare l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi emanati su ricorsi di associazioni di categoria. Invero, la disposizione in esame, stabilendo che tali provvedimenti non producono effetti nei confronti «dei produttori estranei ai procedimenti» nei quali tali provvedimenti sono stati emessi, intende escludere la possibilità che la pubblica amministrazione estenda gli effetti del giudicato o della decisione amministrativa anche ad altri eventuali soggetti non ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 13
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte