Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 RR. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - PROCEDIMENTI IN SANATORIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI PRODUTTORI CHE NON HANNO PROPOSTO RICORSO DI RIESAME, ESCLUSI DALLA POSSIBILITÀ DI SANATORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 RR. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - PROCEDIMENTI IN SANATORIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI PRODUTTORI CHE NON HANNO PROPOSTO RICORSO DI RIESAME, ESCLUSI DALLA POSSIBILITÀ DI SANATORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, in quanto dette disposizioni ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni, così imponendo una limitazione irragionevole e discriminatoria al diritto di difesa. Infatti la questione si risolve nella assunta violazione di parametri costituzionali che non comportano alcuna incidenza sul sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regione.
E’ inammissibile, in relazione agli artt. 3, 24, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, in quanto dette disposizioni ignorerebbero la posizione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame o che hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli dalla possibilità di sanare eventuali pregresse irregolarità nelle dichiarazioni, così imponendo una limitazione irragionevole e discriminatoria al diritto di difesa. Infatti la questione si risolve nella assunta violazione di parametri costituzionali che non comportano alcuna incidenza sul sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 17
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 18
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte