Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 TT. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO E POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ATTRIBUZIONE AL SINGOLO MINISTRO ANZICHÉ AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MANCATA PREVISIONE DI GARANZIE SOSTANZIALI E PROCEDIMENTALI PER L’ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 01, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, il quale dispone che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangano assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza delle Regioni e Province autonome. Infatti l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato – che si fonda su esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento o di localizzazione territoriale – trova svolgimento attraverso atti collegiali del Governo, e cioè attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale requisito formale è richiesto in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri esprime «l'assunzione di responsabilità a livello dell'organo chiamato a delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la “politica generale del Governo”, in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica».

- Sul fondamento costituzionale della funzione di indirizzo e coordinamento, v. citate sentenze sentenze n. 18/1997, n. 242/1989, n. 177/1988.

- Sui requisiti formali dello svolgimento della funzione di indirizzo e coordinamento, v. citate sentenze n. 314/2001 e n. 381/1996.

- In ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica», v. citata sentenza n. 408/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/01/1997  n. 11  art. 0  co. 2

legge  28/03/1997  n. 81  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  22/07/1975  n. 382  art. 3    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 4    co. 1  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 2    co. 3  lettera d)