Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 VV. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1996-1997 - RIPRISTINO DELLA LIQUIDITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 VV. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - IMPORTI TRATTENUTI DAGLI ACQUIRENTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL 1996-1997 - RIPRISTINO DELLA LIQUIDITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DELLE POTESTÀ PROGRAMMATORIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la 'ratio' della norma, che ha previsto il c.d. “ripristino di liquidità”, limitando gli effetti della disposizione di cui al primo comma soltanto agli anni 1996-1997, è quella di assicurare la restituzione delle somme prelevate per l'anno in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, rinviando all'esito degli accertamenti della produzione lattiera la definizione dei procedimenti di dare e avere per gli anni 1995-1996. La scelta legislativa non è irragionevole garantendo un equo contemperamento degli interessi in gioco: in una situazione di incertezza derivante dalla esistenza di una procedura di accertamento in corso per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, che potrebbe, in tesi, condurre a mantenere integralmente fermo il pagamento del prelievo supplementare già effettuato, ai produttori è “garantita” la restituzione delle somme riferite ad uno soltanto dei bienni presi in considerazione dalla legge.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998. Infatti la 'ratio' della norma, che ha previsto il c.d. “ripristino di liquidità”, limitando gli effetti della disposizione di cui al primo comma soltanto agli anni 1996-1997, è quella di assicurare la restituzione delle somme prelevate per l'anno in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, rinviando all'esito degli accertamenti della produzione lattiera la definizione dei procedimenti di dare e avere per gli anni 1995-1996. La scelta legislativa non è irragionevole garantendo un equo contemperamento degli interessi in gioco: in una situazione di incertezza derivante dalla esistenza di una procedura di accertamento in corso per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, che potrebbe, in tesi, condurre a mantenere integralmente fermo il pagamento del prelievo supplementare già effettuato, ai produttori è “garantita” la restituzione delle somme riferite ad uno soltanto dei bienni presi in considerazione dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 1
co. 1
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte