Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591


Titolo
SENT. 272/05 CCC. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - AFFITTO E VENDITA DI QUOTE SENZA TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINI ED EFFICACIA PER IL PERIODO 1996-1997 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA EFFICACIA RETROATTIVA DELLA NORMA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE, DELLE COMPETENZE REGIONALI, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, il quale prevede che, con effetto dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda sia fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997 e che per il periodo 1996-1997 tali atti abbiano effetto su concorde volontà delle parti, comunicata all'AIMA. Innanzitutto, la competenza relativa all'affitto e all'acquisto di quote latte appartiene allo Stato, investendo direttamente o indirettamente istituti di diritto privato. Spetta, inoltre, allo Stato stabilire l'incidenza temporale della disposizione in esame, in quanto essa si risolve nella valutazione della efficacia o inefficacia, sotto il profilo civilistico, dei contratti già conclusi. Né può ritenersi che la norma si ponga “in contrasto” con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 398 del 1998, in quanto la norma oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, si inserisce in un contesto normativo parzialmente mutato, in cui gran parte delle funzioni relative agli adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero caseario sono state affidate, ancorché in via transitoria, all'AIMA. A ciò si aggiunga che tale norma fa comunque salvi gli accertamenti della produzione lattiera già eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997. Deve, pertanto, escludersi la necessità di un coinvolgimento delle Regioni, dovendosi ritenere legittima la previsione 'ex novo' del termine del 31 dicembre indicato dal legislatore nazionale nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità.

- Sulla regolamentazione delle quote latte che deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, dovendosi escludere che possa essere adottata in ambito regionale, v. citata sentenza n. 398/1998, in particolare il punto 16 del 'Considerato in diritto'.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 20

legge  27/04/1999  n. 118  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte