Ordinanza 273/2005 (ECLI:IT:COST:2005:273)
Massima numero 29593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 273/05. PROFESSIONI - NOTAIO - PROVA DI PRESELEZIONE INFORMATICA NEL CONCORSO NOTARILE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE - LIMITE NUMERICO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO-CREATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter, terzo comma, della legge n. 89 del 1913, introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 328 del 1995, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Infatti l'iniziativa assunta dal giudice rimettente è diretta sostanzialmente a sollecitare un intervento della Corte non meramente “caducatorio”, bensì di tipo manipolativo-creativo.

- Sulla estraneità ai poteri della Corte di operazioni di “riempimento” dei contenuti della norma oggetto di impugnativa, v. citata sentenza n. 382/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 5  co. 3

legge  26/07/1995  n. 328  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte