Sentenza 274/2005 (ECLI:IT:COST:2005:274)
Massima numero 29594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  04/07/2005;  Decisione del  04/07/2005
Deposito del 12/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 274/05. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER LE IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DIVERSE DAI CASI DI DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE PREVISTI DALLA LEGGE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE 'OPE LEGIS' - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. La compensazione 'ope legis' delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore.

- Sentenze citate nn. 53/1998, 465/2000, 265 e 77/1999, 368/1998; ordinanza n. 68/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 46  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte