Sentenza 275/2005 (ECLI:IT:COST:2005:275)
Massima numero 29595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  04/07/2005;  Decisione del  04/07/2005
Deposito del 12/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 275/05. IMPOSTE E TASSE - SISMA DEL NOVEMBRE 1980 - REDDITI PERCEPITI DA SOGGETTI DANNEGGIATI DALL’EVENTO SISMICO NEI COMUNI COLPITI - ESCLUSIONE PER L’ANNO 1980 DALL’ILOR E NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL’IRPEF E DELL’IRPEG - BENEFICIO FISCALE RISERVATO AI SOLI SOGGETTI RESIDENTI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI SOGGETTI DANNEGGIATI MA NON RESIDENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le denunciate norme modificatrici dell’originaria estensione soggettiva del beneficio fiscale in argomento ai soggetti danneggiati residenti (o domiciliati od aventi sede) nell’area colpita dal sisma del novembre 1980 debbono valutarsi in riferimento alla loro 'ratio' e non a quella della norma da esse modificata, tenendo conto, in coerenza con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, del loro carattere derogatorio e del fatto che esse costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette a controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà od irrazionalità. Deve, quindi, convenirsi che non appare manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno residenza, domicilio o sede nell’area colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli altri danneggiati e, in relazione a tale circostanza, siano meritevoli essi soli del menzionato beneficio fiscale, non essendo, peraltro, consentito alla Corte estenderne l’ambito di applicazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell’art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, nella parte in cui dispone che non si applica ai soggetti non residenti, né domiciliati, né aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, il beneficio fiscale di cui all’art. 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875.

- Sentenze citate nn. 346/2003 e 431/1997.

- In tema di esenzioni ed agevolazioni fiscali, v. ordinanze n. 27/2001 e 10/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/02/1981  n. 19  art. 1  co. 1

legge  15/04/1981  n. 128  art.   co. 

decreto-legge  13/02/1981  n. 19  art. 1  co. 2

decreto-legge  13/02/1981  n. 19  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte