Sentenza 277/2005 (ECLI:IT:COST:2005:277)
Massima numero 29598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29597  29599


Titolo
SENT. 277/05. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DI LEGGE REGIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER EVOCAZIONE DI PARAMETRI ESTRANEI AL RIPARTO DI COMPETENZE - REIEZIONE.

Testo
E’ infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione sotto il profilo che i parametri invocati sono estranei al riparto di competenze, in quanto anche nell'assetto derivato dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, lo Stato può impugnare le leggi regionali in via principale deducendo come parametro qualsiasi norma costituzionale, ancorché estranea al riparto delle competenze legislative.

- Sulla possibilità per lo Stato, nell'assetto derivato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di impugnare le leggi regionali in via principale deducendo a parametro qualsiasi norma costituzionale, ancorché estranea al riparto delle competenze legislative, cfr. sentenze n. 274/2003 e n. 162/2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte