Sentenza 277/2005 (ECLI:IT:COST:2005:277)
Massima numero 29599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29597  29598


Titolo
SENT. 277/05 C. REGIONE LAZIO - CONSIGLIO REGIONALE - "SERVIZI DI SUPPORTO" ALLE STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO REGIONALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LAZIO SERVICE S.P.A. MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE - DETERMINAZIONE NELLA STESSA CONVENZIONE DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE CHE LA SOCIETÀ DEVE GARANTIRE - PREVISTA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DEI COLLABORATORI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, CON PRIORITÀ PER QUELLI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO - RICORSO STATALE - DENUNCIATA UTILIZZAZIONE IMPROPRIA DELL’ESTERNALIZZAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DA ADIBIRE A COMPITI INTERNI, ELUSIONE DELLA GARANZIA DEL CONCORSO PUBBLICO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRECLUSIONE PER GLI ORGANI DEI CONSIGLI REGIONALI FUTURI DI SCEGLIERE COLLABORATORI DI PROPRIA FIDUCIA SE NON CON AGGRAVIO DEL BILANCIO REGIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, che disciplina l'affidamento alla società Lazio Service s.p.a. dei servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, previste dal titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003. Posto che la promozione della costituzione della società di servizi della quale la Regione si avvale per “esternalizzare” lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno, anche impegnando lavoratori socialmente utili, stipulando con la stessa società una convenzione di durata quinquennale, non arreca alla Regione, sul piano economico, alcun particolare vantaggio, atteso che gli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione sono a carico del bilancio del Consiglio regionale, i soggetti esterni alla pubblica amministrazione destinati ai servizi di supporto alle strutture in esame, di cui la norma impugnata prevede l'“esternalizzazione”, sono per definizione legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso agli organi di indirizzo politico della Regione, come è eloquentemente comprovato dall’art. 11 del regolamento di organizzazione del Consiglio, in base al quale tali collaboratori esterni sono assunti per una durata massima di 5 anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della legislatura: ma la disposizione censurata comporta che dal 1° gennaio 2004 la fine della legislatura non determina più, come per il passato, la cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei soggetti esterni addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, perché ormai divenuti dipendenti a tempo indeterminato della società Lazio Service s.p.a. Ne consegue la preclusione, per gli organi di vertice dei Consigli regionali nelle legislature successive, di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia, diversi dai dipendenti della società, se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale, che già sostiene gli <>. La norma regionale impugnata, dunque, a prescindere dall'intrinseca irragionevolezza del suo contenuto e dalla sua incidenza sull'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, introduce una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio regionale che ne pregiudica il buon andamento, in violazione del precetto di cui all'art. 97, primo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  27/02/2004  n. 2  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte