Sentenza 278/2005 (ECLI:IT:COST:2005:278)
Massima numero 29600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 278/05. ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL’ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO AI CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (NELLA SPECIE: DETENZIONE DOMICILIARE) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NON AMMESSI AD UNA MISURA ALTERNATIVA O CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA, PER FATTO COLPEVOLE, DELLA STESSA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, la previsione dell’ammissione del detenuto a una misura alternativa alla detenzione, quale causa ostativa del beneficio - introdotto dal medesimo art. 1 - della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, viola detto limite, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure. Resta assorbita la censura proposta in relazione all’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/08/2003  n. 207  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte