Sentenza 278/2005 (ECLI:IT:COST:2005:278)
Massima numero 29600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 278/05. ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL’ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO AI CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (NELLA SPECIE: DETENZIONE DOMICILIARE) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NON AMMESSI AD UNA MISURA ALTERNATIVA O CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA, PER FATTO COLPEVOLE, DELLA STESSA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 278/05. ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL’ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO AI CONDANNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (NELLA SPECIE: DETENZIONE DOMICILIARE) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI NON AMMESSI AD UNA MISURA ALTERNATIVA O CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA, PER FATTO COLPEVOLE, DELLA STESSA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, la previsione dell’ammissione del detenuto a una misura alternativa alla detenzione, quale causa ostativa del beneficio - introdotto dal medesimo art. 1 - della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, viola detto limite, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure. Resta assorbita la censura proposta in relazione all’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207. Premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, la previsione dell’ammissione del detenuto a una misura alternativa alla detenzione, quale causa ostativa del beneficio - introdotto dal medesimo art. 1 - della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, viola detto limite, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure. Resta assorbita la censura proposta in relazione all’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte