Beni culturali - Tutela - Acquisto coattivo per valore - Ambito di applicazione - Inclusione delle opere d'arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d'arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela del patrimonio culturale e del principio del buon andamento della p.a. - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 035004)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il legislatore, nel perimetrare l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore, limitandolo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500, ha operato un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata nel settore, non pregiudicando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.