Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 A. RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - APPLICABILITÀ ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DELLA CLAUSOLA DI PIÙ AMPIA AUTONOMIA DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - ASSERITA IMPOSSIBILITÀ DI REAGIRE CON AUTONOMO RICORSO ALLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE MAGGIORI AUTONOMIE POTENDO GIOVARSI, SOLO DI RIFLESSO, DELLE EVENTUALI INIZIATIVE DELLE REGIONI ORDINARIE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
SENT. 279/05 A. RICORSO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - APPLICABILITÀ ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DELLA CLAUSOLA DI PIÙ AMPIA AUTONOMIA DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - ASSERITA IMPOSSIBILITÀ DI REAGIRE CON AUTONOMO RICORSO ALLA EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE MAGGIORI AUTONOMIE POTENDO GIOVARSI, SOLO DI RIFLESSO, DELLE EVENTUALI INIZIATIVE DELLE REGIONI ORDINARIE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
Con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, a tenore del quale «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», il legislatore costituzionale ha inteso estendere in via diretta alle regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela, sicché è infondata l’eccezione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sul rilievo che le regioni a statuto speciale godrebbero, in virtù della norma costituzionale, di una tutela solo riflessa e derivata da quella spettante alle regioni ordinarie, e non potrebbero quindi reagire con autonomo ricorso principale alla eventuale violazione delle maggiori autonomie anche ad esse riconosciute dalla novella.
Con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, a tenore del quale «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», il legislatore costituzionale ha inteso estendere in via diretta alle regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela, sicché è infondata l’eccezione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sul rilievo che le regioni a statuto speciale godrebbero, in virtù della norma costituzionale, di una tutela solo riflessa e derivata da quella spettante alle regioni ordinarie, e non potrebbero quindi reagire con autonomo ricorso principale alla eventuale violazione delle maggiori autonomie anche ad esse riconosciute dalla novella.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte