Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29601  29603  29604  29605  29606  29607  29608  29609  29610  29611  29612  29613


Titolo
SENT. 279/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA PROMOZIONE DA PARTE DI UFFICI PERIFERICI STATALI (UFFICI SCOLASTICI REGIONALI) DI APPOSITI ACCORDI CON I COMPETENTI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE CON CONSEGUENTE INDEBITA RISERVA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DELLO STATO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLABORATIVO RICONDUCIBILE ALLA MATERIA “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, perché attribuirebbe competenze amministrative, sia pure di carattere collaborativo, ad uffici statali periferici, gli uffici scolastici regionali, nella materia dell'istruzione, che, per essere di competenza legislativa concorrente, non consentirebbe la riserva di funzioni amministrative in favore dello Stato, in quanto la norma impugnata non attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in senso proprio, ma si limita a riconoscere ad esso la legittimazione a stipulare accordi (con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali) funzionali alla realizzazione di quella continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria costituente, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1, una delle finalità proprie della scuola dell'infanzia: e poiché l'indicazione delle finalità di ciascuna scuola è espressiva della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione, l'attività di carattere collaborativo svolta dagli uffici scolastici regionali in materia di esclusiva competenza statale non può ledere le competenze costituzionali delle regioni, realizzando anzi la norma censurata proprio quel modello collaborativo tra Stato e regioni invocato, ad altro proposito, dalle Regioni ricorrenti.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/2004  n. 59  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte