Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA PROMOZIONE DA PARTE DI UFFICI PERIFERICI STATALI (UFFICI SCOLASTICI REGIONALI) DI APPOSITI ACCORDI CON I COMPETENTI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE CON CONSEGUENTE INDEBITA RISERVA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DELLO STATO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLABORATIVO RICONDUCIBILE ALLA MATERIA “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA PROMOZIONE DA PARTE DI UFFICI PERIFERICI STATALI (UFFICI SCOLASTICI REGIONALI) DI APPOSITI ACCORDI CON I COMPETENTI UFFICI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE CON CONSEGUENTE INDEBITA RISERVA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DELLO STATO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLABORATIVO RICONDUCIBILE ALLA MATERIA “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” DI ESCLUSIVA SPETTANZA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, perché attribuirebbe competenze amministrative, sia pure di carattere collaborativo, ad uffici statali periferici, gli uffici scolastici regionali, nella materia dell'istruzione, che, per essere di competenza legislativa concorrente, non consentirebbe la riserva di funzioni amministrative in favore dello Stato, in quanto la norma impugnata non attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in senso proprio, ma si limita a riconoscere ad esso la legittimazione a stipulare accordi (con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali) funzionali alla realizzazione di quella continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria costituente, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1, una delle finalità proprie della scuola dell'infanzia: e poiché l'indicazione delle finalità di ciascuna scuola è espressiva della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione, l'attività di carattere collaborativo svolta dagli uffici scolastici regionali in materia di esclusiva competenza statale non può ledere le competenze costituzionali delle regioni, realizzando anzi la norma censurata proprio quel modello collaborativo tra Stato e regioni invocato, ad altro proposito, dalle Regioni ricorrenti.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, perché attribuirebbe competenze amministrative, sia pure di carattere collaborativo, ad uffici statali periferici, gli uffici scolastici regionali, nella materia dell'istruzione, che, per essere di competenza legislativa concorrente, non consentirebbe la riserva di funzioni amministrative in favore dello Stato, in quanto la norma impugnata non attribuisce allo Stato una funzione amministrativa in senso proprio, ma si limita a riconoscere ad esso la legittimazione a stipulare accordi (con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali) funzionali alla realizzazione di quella continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria costituente, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1, una delle finalità proprie della scuola dell'infanzia: e poiché l'indicazione delle finalità di ciascuna scuola è espressiva della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione, l'attività di carattere collaborativo svolta dagli uffici scolastici regionali in materia di esclusiva competenza statale non può ledere le competenze costituzionali delle regioni, realizzando anzi la norma censurata proprio quel modello collaborativo tra Stato e regioni invocato, ad altro proposito, dalle Regioni ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte