Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29601  29602  29604  29605  29606  29607  29608  29609  29610  29611  29612  29613


Titolo
SENT. 279/05 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - "NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE" DI CUI ALL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA N), COST. - INDIVIDUAZIONE - NORME SORRETTE, IN RELAZIONE AL CONTENUTO, DA ESIGENZE UNITARIE, APPLICABILI INDISTINTAMENTE AL DI LA' DELL'AMBITO PROPRIAMENTE REGIONALE - PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATI ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO, DELLA MATERIA, DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE, DELL'ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ART. 117, TERZO COMMA, COST. - DISTINZIONE - NORME SORRETTE DA ESIGENZE UNITARIE ED IDONEE AD INFORMARE ALTRE NORME.

Testo
Dopo aver ricordato che obiettivo dichiarato del decreto legislativo impugnato è dettare le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, prima dell'esame delle singole questioni la Corte costituzionale ha affrontato il tema, logicamente preliminare, della individuazione delle “norme generali sull’istruzione” – materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. - e della loro distinzione non solo dalle altre norme, di competenza delle regioni, ma anche dai principi fondamentali di cui all'art. 117, comma terzo. Ove si consideri che il problema si intreccia e si identifica con quello di competenza, il criterio di soluzione va individuato guardando, al di là del dato testuale, di problematico significato, alla 'ratio' della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato, dovendosi sotto tale aspetto ritenere che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale, e perciò tali da differenziarsi, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/2004  n. 59  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte