Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - FISSAZIONE DELL’ORARIO ANNUO DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PREVISIONE DELL’ORARIO ANNUALE DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE RIMESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DEFINIZIONE DEL TEMPO DEDICATO ALLA MENSA E AL DOPO MENSA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA FISSAZIONE IN MODO RIGIDO DI TALI ORARI ATTRAVERSO NORME DI DETTAGLIO, CHE NON CONSENTONO ALCUN MARGINE DI INTERVENTO DI COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI INCREMENTARE, SENZA ONERI PER LO STATO, LE QUOTE ORARIO DI RISPETTIVA COMPETENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - FISSAZIONE DELL’ORARIO ANNUO DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PREVISIONE DELL’ORARIO ANNUALE DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE RIMESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DEFINIZIONE DEL TEMPO DEDICATO ALLA MENSA E AL DOPO MENSA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA FISSAZIONE IN MODO RIGIDO DI TALI ORARI ATTRAVERSO NORME DI DETTAGLIO, CHE NON CONSENTONO ALCUN MARGINE DI INTERVENTO DI COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI INCREMENTARE, SENZA ONERI PER LO STATO, LE QUOTE ORARIO DI RISPETTIVA COMPETENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’art. 117, comma terzo, Cost., dell’art. 7, commi 1, 2, primo periodo, 4, primo periodo, e dell’art. 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che stabiliscono, rispettivamente per la scuola primaria e la scuola secondaria, l'orario annuale delle lezioni, l'orario annuale delle ulteriori attività educative e didattiche rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e l'orario relativo alla mensa ed al dopo mensa. Le norme impugnate non vanno infatti intese, come ritenuto dalle ricorrenti con un’interpretazione palesemente irragionevole – che attribuisce ad esse una funzione limitatrice della offerta formativa -, nel senso di considerare gli orari annuali ivi stabiliti come fissi ed assolutamente immodificabili, sì da non consentire alle regioni nemmeno di aumentare a proprie spese la quota oraria a loro riservata, ma vanno al contrario intese come espressive di livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna regione (e per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare, senza oneri per lo Stato, le quote di rispettiva competenza.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’art. 117, comma terzo, Cost., dell’art. 7, commi 1, 2, primo periodo, 4, primo periodo, e dell’art. 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che stabiliscono, rispettivamente per la scuola primaria e la scuola secondaria, l'orario annuale delle lezioni, l'orario annuale delle ulteriori attività educative e didattiche rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e l'orario relativo alla mensa ed al dopo mensa. Le norme impugnate non vanno infatti intese, come ritenuto dalle ricorrenti con un’interpretazione palesemente irragionevole – che attribuisce ad esse una funzione limitatrice della offerta formativa -, nel senso di considerare gli orari annuali ivi stabiliti come fissi ed assolutamente immodificabili, sì da non consentire alle regioni nemmeno di aumentare a proprie spese la quota oraria a loro riservata, ma vanno al contrario intese come espressive di livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna regione (e per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare, senza oneri per lo Stato, le quote di rispettiva competenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 1
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 2
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 4
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 1
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 2
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte