Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E DI INSEGNAMENTI OPZIONALI CHE RICHIEDONO UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ NON RICONDUCIBILE AL PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA - PREVISIONE DELLA STIPULAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI IN POSSESSO DI TITOLI DEFINITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSERITA INDEBITA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA AUTONOMIA DELLE REGIONI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER LA MANCATA PREVISIONE DI UNA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA MATERIA “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E DI INSEGNAMENTI OPZIONALI CHE RICHIEDONO UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ NON RICONDUCIBILE AL PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA - PREVISIONE DELLA STIPULAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI IN POSSESSO DI TITOLI DEFINITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSERITA INDEBITA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA AUTONOMIA DELLE REGIONI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER LA MANCATA PREVISIONE DI UNA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA MATERIA “NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, comma terzo, Cost., ed al principio di leale collaborazione, degli artt. 7, comma 4, secondo periodo, e 10, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2004, che prevedono, rispettivamente per la scuola primaria e per quella secondaria, che le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti opzionali che richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria o secondaria, stipulino contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. La scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti sono, infatti, funzioni sorrette da evidenti esigenze di unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, cosicché le disposizioni impugnate vanno senz'altro qualificate come norme generali sull'istruzione, in quanto tali appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, comma terzo, Cost., ed al principio di leale collaborazione, degli artt. 7, comma 4, secondo periodo, e 10, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2004, che prevedono, rispettivamente per la scuola primaria e per quella secondaria, che le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti opzionali che richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria o secondaria, stipulino contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. La scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti sono, infatti, funzioni sorrette da evidenti esigenze di unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, cosicché le disposizioni impugnate vanno senz'altro qualificate come norme generali sull'istruzione, in quanto tali appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 4
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte