Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL "TUTOR", DOCENTE IN POSSESSO DI SPECIFICA FORMAZIONE CHE, IN COSTANTE RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO, SVOLGE FUNZIONI DI ORIENTAMENTO NELLA SCELTA DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE, DI “TUTORATO” DEGLI ALLIEVI, DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE MEDIANTE L’ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA ANALITICA E DI DETTAGLIO - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE STATALE, DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL "TUTOR", DOCENTE IN POSSESSO DI SPECIFICA FORMAZIONE CHE, IN COSTANTE RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO, SVOLGE FUNZIONI DI ORIENTAMENTO NELLA SCELTA DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE, DI “TUTORATO” DEGLI ALLIEVI, DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE MEDIANTE L’ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA ANALITICA E DI DETTAGLIO - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE STATALE, DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, dell’art. 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e dell’art. 10, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che prevedono, rispettivamente per la scuola primaria, in ordine alla quale viene indicato l'impegno orario minimo, e secondaria, la figura del tutor, docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative, di “tutorato” degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. La definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra infatti sicuramente nella competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, dell’art. 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e dell’art. 10, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che prevedono, rispettivamente per la scuola primaria, in ordine alla quale viene indicato l'impegno orario minimo, e secondaria, la figura del tutor, docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative, di “tutorato” degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. La definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra infatti sicuramente nella competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 5
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 6
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte