Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 G. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO - PREVISIONE NELLA LEGGE DELEGA DI UNA FASE TRANSITORIA DI SPERIMENTAZIONE CON LA POSSIBILITÀ DI UNA GRADUALE ANTICIPAZIONE DELL'ETÀ MINIMA PER L'ISCRIZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE DI DELEGA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE L'ANTICIPAZIONE DELL'INIZIO ALLA SCUOLA MATERNA SOLO AL TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE NONCHÉ VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI SORRETTE DA ESIGENZE UNITARIE ESPRESSIVE DI COMPETENZE LEGISLATIVE SPETTANTI ALLO STATO - DISCIPLINA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER MODULARE LE ANTICIPAZIONI ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, SENTITA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA (ANCI) - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI SORRETTE DA ESIGENZE UNITARIE ESPRESSIVE DI COMPETENZE LEGISLATIVE SPETTANTI ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 279/05 G. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO - PREVISIONE NELLA LEGGE DELEGA DI UNA FASE TRANSITORIA DI SPERIMENTAZIONE CON LA POSSIBILITÀ DI UNA GRADUALE ANTICIPAZIONE DELL'ETÀ MINIMA PER L'ISCRIZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE DI DELEGA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE L'ANTICIPAZIONE DELL'INIZIO ALLA SCUOLA MATERNA SOLO AL TERMINE DELLA SPERIMENTAZIONE NONCHÉ VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI SORRETTE DA ESIGENZE UNITARIE ESPRESSIVE DI COMPETENZE LEGISLATIVE SPETTANTI ALLO STATO - DISCIPLINA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER MODULARE LE ANTICIPAZIONI ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, SENTITA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA (ANCI) - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI SORRETTE DA ESIGENZE UNITARIE ESPRESSIVE DI COMPETENZE LEGISLATIVE SPETTANTI ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., degli artt. 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che fissano i limiti minimi di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria. Quanto all'art. 2, comma 1, censurato perché, nel dettare una disciplina a regime dell'accesso alla scuola dell'infanzia senza attendere i risultati della fase di sperimentazione, violerebbe la delega legislativa, negando irragionevolmente le ragioni stesse della sperimentazione, premesso che le regioni non sono legittimate a denunciare il vizio di eccesso di delega se non in quanto da esso discenda una diretta lesione dell'autonomia regionale, nella specie la fissazione del limite di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia (come a qualsiasi altra scuola) è una funzione sorretta da evidenti esigenze unitarie, rappresentando l'omogeneità anagrafica condizione minima di uniformità in materia scolastica, sicché la norma è espressiva di una competenza legislativa spettante allo Stato; le medesime considerazioni valgono quanto agli artt. 12 e 13, nelle parti relative alla “modulazione” delle anticipazioni, impugnati in via primaria perché, se si conviene che la sperimentazione non è una funzione da svolgere necessariamente in forma centralizzata ed anzi deve tenere conto, secondo lo stesso legislatore statale, delle peculiari situazioni locali, la relativa disciplina rientrerebbe nell'ambito della competenza regionale.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., degli artt. 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, che fissano i limiti minimi di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria. Quanto all'art. 2, comma 1, censurato perché, nel dettare una disciplina a regime dell'accesso alla scuola dell'infanzia senza attendere i risultati della fase di sperimentazione, violerebbe la delega legislativa, negando irragionevolmente le ragioni stesse della sperimentazione, premesso che le regioni non sono legittimate a denunciare il vizio di eccesso di delega se non in quanto da esso discenda una diretta lesione dell'autonomia regionale, nella specie la fissazione del limite di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia (come a qualsiasi altra scuola) è una funzione sorretta da evidenti esigenze unitarie, rappresentando l'omogeneità anagrafica condizione minima di uniformità in materia scolastica, sicché la norma è espressiva di una competenza legislativa spettante allo Stato; le medesime considerazioni valgono quanto agli artt. 12 e 13, nelle parti relative alla “modulazione” delle anticipazioni, impugnati in via primaria perché, se si conviene che la sperimentazione non è una funzione da svolgere necessariamente in forma centralizzata ed anzi deve tenere conto, secondo lo stesso legislatore statale, delle peculiari situazioni locali, la relativa disciplina rientrerebbe nell'ambito della competenza regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 5
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 7
co. 6
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte