Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29601  29602  29603  29604  29605  29606  29607  29609  29610  29611  29612  29613


Titolo
SENT. 279/05 H. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI UNA ANTICIPAZIONE DELLA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - DISCIPLINA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER MODULARE LE ANTICIPAZIONI STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, SENTITA L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA (ANCI) - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - PREVISTA PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DELL’ANCI INVECE CHE DELLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs.19 febbraio 2004, n. 59, nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato «sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)» invece che sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il coinvolgimento delle realtà locali nella fase di graduale anticipazione dell'età di accesso alla scuola, almeno per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, e pur essendo la materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, è stato ritenuto opportuno dal legislatore statale, come dimostra la partecipazione dell'ANCI, in forma consultiva, al relativo procedimento decisionale, prevista dalla disposizione impugnata: tuttavia, in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato è la regione, essendo gli altri enti locali privi di competenza legislativa. Ne consegue che la norma, non rispettosa, sotto tale profilo, del principio di leale collaborazione, va ricondotta a legittimità costituzionale sostituendo alla prevista partecipazione consultiva dell'ANCI quella della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/2004  n. 59  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte