Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29601  29602  29603  29604  29605  29606  29607  29608  29610  29611  29612  29613


Titolo
SENT. 279/05 I. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI UNA ANTICIPAZIONE DELLA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA - DISCIPLINA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER MODULARE LE ANTICIPAZIONI STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - ADOZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA RELATIVO ALL’EVENTUALE ANTICIPAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 59 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, non essendovi alcuna ragionevole giustificazione per limitare alla sola scuola dell'infanzia la partecipazione delle regioni ai processi decisionali in tema di anticipazione delle iscrizioni.

- Cfr. la massima H.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/2004  n. 59  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte