Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 L. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - ADOZIONE, FINO ALL’EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, LEGGE N. 53/2003, DELL’ASSETTO PEDAGOGICO, DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PREVISIONE DI REGOLAMENTO GOVERNATIVO ANCHE IN RELAZIONE AGLI ORARI E ALLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE; INDEBITO USO DEL POTERE REGOLAMENTARE NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DEI PREVISTI REGOLAMENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DELLO STATO, RIENTRANTI NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 L. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - ADOZIONE, FINO ALL’EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, LEGGE N. 53/2003, DELL’ASSETTO PEDAGOGICO, DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PREVISIONE DI REGOLAMENTO GOVERNATIVO ANCHE IN RELAZIONE AGLI ORARI E ALLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE; INDEBITO USO DEL POTERE REGOLAMENTARE NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DEI PREVISTI REGOLAMENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DELLO STATO, RIENTRANTI NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma 6, Cost., ed al principio di leale collaborazione, degli artt. 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 59 del 2004, che dettano disposizioni transitorie, relativamente all'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, fino all'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art. 7, comma 1, della legge di delega n. 53 del 2003. I regolamenti previsti dall'art. 7, comma 1, della detta legge di delega riguardano infatti la determinazione di livelli essenziali della prestazione statale in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono perciò riconducibili alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., sicché le norme impugnate, che a tali regolamenti fanno riferimento, non ledono alcuna competenza regionale né contrastano con il principio di leale collaborazione.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma 6, Cost., ed al principio di leale collaborazione, degli artt. 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 59 del 2004, che dettano disposizioni transitorie, relativamente all'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, fino all'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art. 7, comma 1, della legge di delega n. 53 del 2003. I regolamenti previsti dall'art. 7, comma 1, della detta legge di delega riguardano infatti la determinazione di livelli essenziali della prestazione statale in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono perciò riconducibili alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., sicché le norme impugnate, che a tali regolamenti fanno riferimento, non ledono alcuna competenza regionale né contrastano con il principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 12
co. 2
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 13
co. 3
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 14
co. 2
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 14
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte