Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29601  29602  29603  29604  29605  29606  29607  29608  29609  29610  29612  29613


Titolo
SENT. 279/05 M. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE, AL FINE DI ASSICURARE IL PASSAGGIO GRADUALE AL NUOVO ORDINAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2004-2005, E FINO ALLA MESSA A REGIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DELLA CONFERMA DELL’ASSETTO ORGANICO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO COME DEFINITO DALL’ART. 10, COMMA 4, SECONDO I CRITERI FISSATI NEL D.P.R. 14 MAGGIO 1982, N. 782 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - GENERICITÀ DELLA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 59 del 2004, secondo cui, fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, il relativo assetto organico «viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782», in quanto il suddetto d. P. R., cui la norma impugnata attribuirebbe forza di legge, sarebbe un regolamento integralmente concepito nella logica della scuola meramente statale, in un contesto privo di qualsiasi competenza regionale, e perciò intimamente contrastante con il nuovo quadro costituzionale, secondo il quale allo Stato, in materia di organizzazione scolastica, compete solamente dettare i principi fondamentali. La censura, tenuto conto della eterogeneità della disciplina recata dal citato d. P. R. n. 782 del 1982, è infatti del tutto generica, non consentendo l'individuazione delle specifiche disposizioni asseritamente contrastanti con il nuovo assetto costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/2004  n. 59  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte