Sentenza 279/2005 (ECLI:IT:COST:2005:279)
Massima numero 29612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Titolo
SENT. 279/05 N. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE, AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO OBBLIGATORIO, CHE I DOCENTI INTERESSATI AD UNA DIMINUZIONE DELL’ORARIO ATTUALE DI CATTEDRA, VENGANO UTILIZZATI PER LA FINALITÀ EDUCATIVA E DIDATTICHE INDIVIDUATE, RISPETTIVAMENTE, DALL’ART. 9 E DALL’ART. 10 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE MEDIANTE ADOZIONE DI NORMATIVA ANALITICA E DI DETTAGLIO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RICONDUCIBILE NELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO, RIENTRANTE NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 279/05 N. ISTRUZIONE PUBBLICA - DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 - PREVISIONE, AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO OBBLIGATORIO, CHE I DOCENTI INTERESSATI AD UNA DIMINUZIONE DELL’ORARIO ATTUALE DI CATTEDRA, VENGANO UTILIZZATI PER LA FINALITÀ EDUCATIVA E DIDATTICHE INDIVIDUATE, RISPETTIVAMENTE, DALL’ART. 9 E DALL’ART. 10 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE MEDIANTE ADOZIONE DI NORMATIVA ANALITICA E DI DETTAGLIO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA RICONDUCIBILE NELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO, RIENTRANTE NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2004, secondo cui, «ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10», in quanto la norma concerne in via diretta l'utilizzazione di personale docente statale, la cui disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. (“organizzazione amministrativa dello Stato”).
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2004, secondo cui, «ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10», in quanto la norma concerne in via diretta l'utilizzazione di personale docente statale, la cui disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. (“organizzazione amministrativa dello Stato”).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/2004
n. 59
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte