Sentenza 280/2005 (ECLI:IT:COST:2005:280)
Massima numero 29614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 280/05. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL RUOLO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE ('EX' ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600/1973) DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA NELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - OMESSA PREVISIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE DETTO TERMINE DA ALTRI ATTI DEL PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO DEL CONTRIBUENTE ALLA PRETESA ESECUTIVA DEL FISCO PER UN TEMPO INDETERMINATO O CORRISPONDENTE AL TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE - DISCIPLINA IRRAGIONEVOLE E LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - NECESSITÀ DI UN SOLLECITO INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Premesso che, nel disciplinare il procedimento di riscossione delle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le disposizioni che si sono succedute nel tempo hanno sempre collegato l’atto finale ed “esterno” del procedimento stesso (la notifica della cartella) ad un atto precedente (consegna dei ruoli all’esattore) a sua volta legato ad atti preesistenti, sicché vi era comunque certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco, il venir meno della fissazione di un termine per la consegna dei ruoli al concessionario non consente più di individuare un termine certo entro il quale deve intervenire la notifica della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis, sicché la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., il quale non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole, soprattutto ove si consideri che l’Amministrazione, in tale procedimento, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale. Essendo preclusa alla Corte costituzionale la possibilità sia di determinare tale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del legislatore, sia di individuare in taluno di quelli già previsti dalla legge – ma per attività “interne” all’Amministrazione – un termine che possa disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento al contribuente, risulta indispensabile un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la lacuna conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenere conto del carattere estremamente elementare dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli.

- Sulla possibilità, alla stregua della normativa vigente prima delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 193 del 2001, di individuare un termine certo entro il quale doveva intervenire la notifica della cartella di pagamento ad opera del concessionario, v. le citate ordinanze nn. 107/2003 e 352/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 25  co. 

decreto legislativo  27/04/2001  n. 193  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte