Sentenza 281/2005 (ECLI:IT:COST:2005:281)
Massima numero 29616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29615
Titolo
SENT. 281/05 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL’ENTE FERROVIE DELLO STATO - BENEFICIO DELL’AUMENTO, NELLA MISURA MASSIMA DI CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO EFFETTIVO, AI FINI DEL COMPIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI VENTI ANNI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ALLE SOLE DONNE CONIUGATE, CON O SENZA PROLE - ESCLUSIONE DELLE DONNE NON CONIUGATE AVENTI FIGLI A CARICO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CATEGORIA GENERALE DELLE DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 281/05 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL’ENTE FERROVIE DELLO STATO - BENEFICIO DELL’AUMENTO, NELLA MISURA MASSIMA DI CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO EFFETTIVO, AI FINI DEL COMPIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI VENTI ANNI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ALLE SOLE DONNE CONIUGATE, CON O SENZA PROLE - ESCLUSIONE DELLE DONNE NON CONIUGATE AVENTI FIGLI A CARICO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CATEGORIA GENERALE DELLE DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico. Il beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici coniugate trova, infatti, la propria giustificazione nel perseguimento del valore rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente tutelato, nell’ambito dei rapporti di lavoro, dall’art. 37 della Costituzione. Tale essendo la finalità perseguita dalla norma, l’attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole, con esclusione di quelle, non coniugate, aventi figli a carico, risulta palesemente lesiva del principio di uguaglianza per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti civili dello Stato, non essendo dubbio che il rapporto di filiazione costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare della donna.
E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico. Il beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici coniugate trova, infatti, la propria giustificazione nel perseguimento del valore rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente tutelato, nell’ambito dei rapporti di lavoro, dall’art. 37 della Costituzione. Tale essendo la finalità perseguita dalla norma, l’attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole, con esclusione di quelle, non coniugate, aventi figli a carico, risulta palesemente lesiva del principio di uguaglianza per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti civili dello Stato, non essendo dubbio che il rapporto di filiazione costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare della donna.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 219
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte