Sentenza 282/2005 (ECLI:IT:COST:2005:282)
Massima numero 29618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29617
Titolo
SENT. 282/05 B. CONSIGLIO DI STATO - CONSIGLIERI VINCITORI DI CONCORSO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE DI BENEFICI (ART. 4, NONO COMMA, DELLA LEGGE N. 425/1984) - PREVISIONE CON NORMA D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ABROGAZIONE DI DETTA DISPOSIZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 333/1992, CONVERTITO IN LEGGE N. 350/1992 - PERDITA DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DECISIONI DI AUTORITÀ GIURISDIZIONALI ADOTTATI IN DIFFORMITÀ DALLA PREDETTA INTERPRETAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA LESIONE DELLA FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ASSICURARE LA TUTELA DELLA GIUSTIZIA NELL’AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL GIUDICATO FORMATOSI SUI RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA NATURA GIURISDIZIONALE DELLA DECISIONE SU TALI RICORSI - QUALIFICAZIONE DELLA STESSA COME PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PERDITA DI EFFICACIA DI DETTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN DIFFORMITÀ DALLA DISPOSIZIONE COME AUTENTICAMENTE INTERPRETATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 282/05 B. CONSIGLIO DI STATO - CONSIGLIERI VINCITORI DI CONCORSO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE DI BENEFICI (ART. 4, NONO COMMA, DELLA LEGGE N. 425/1984) - PREVISIONE CON NORMA D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ABROGAZIONE DI DETTA DISPOSIZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 333/1992, CONVERTITO IN LEGGE N. 350/1992 - PERDITA DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DECISIONI DI AUTORITÀ GIURISDIZIONALI ADOTTATI IN DIFFORMITÀ DALLA PREDETTA INTERPRETAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA LESIONE DELLA FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ASSICURARE LA TUTELA DELLA GIUSTIZIA NELL’AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL GIUDICATO FORMATOSI SUI RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO - ESCLUSIONE DELLA NATURA GIURISDIZIONALE DELLA DECISIONE SU TALI RICORSI - QUALIFICAZIONE DELLA STESSA COME PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PERDITA DI EFFICACIA DI DETTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN DIFFORMITÀ DALLA DISPOSIZIONE COME AUTENTICAMENTE INTERPRETATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base al canone interpretativo, secondo cui tra due possibili interpretazioni consentite dalla lettera della disposizione, è corretta quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione ed in base ai lavori preparatori della legge, la norma censurata va intesa nel senso che la perdita di efficacia delle “decisioni di autorità giurisdizionali”, in essa contemplata, si riferisca alle decisioni impugnate o impugnabili, non già alle decisioni irrevocabili o passate in giudicato. Tuttavia, la salvezza del giudicato formatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica non può comprendere le decisioni adottate, nel regime dell’alternatività, con decreto del Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario, dovendosi escludere che la decisione che conclude tale procedimento abbia la natura o gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, come la Corte ha più volte affermato. Ne consegue che non sussiste la violazione dei parametri costituzionali invocati, né in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la garanzia da essi prevista si riferisce al diritto di agire in sede giurisdizionale e non nella sede amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; né in relazione agli artt. 100 e 103 della Costituzione, poiché, da un lato, l’atto in esame del Consiglio di Stato è espressione di una funzione consultiva, su cui, peraltro, la norma non incide, dall’altro, non vengono in rilievo profili concernenti l’attività giurisdizionale affidata al Consiglio di Stato; infine, non viene leso l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’affidamento nella sicurezza giuridica, poiché il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati. Non è, pertanto, fondata, in relazione agli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituizone, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui disciplina, con una norma di interpretazione autentica, la portata e la decorrenza dell’abrogazione del nono comma dell’art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
In base al canone interpretativo, secondo cui tra due possibili interpretazioni consentite dalla lettera della disposizione, è corretta quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione ed in base ai lavori preparatori della legge, la norma censurata va intesa nel senso che la perdita di efficacia delle “decisioni di autorità giurisdizionali”, in essa contemplata, si riferisca alle decisioni impugnate o impugnabili, non già alle decisioni irrevocabili o passate in giudicato. Tuttavia, la salvezza del giudicato formatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica non può comprendere le decisioni adottate, nel regime dell’alternatività, con decreto del Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario, dovendosi escludere che la decisione che conclude tale procedimento abbia la natura o gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, come la Corte ha più volte affermato. Ne consegue che non sussiste la violazione dei parametri costituzionali invocati, né in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la garanzia da essi prevista si riferisce al diritto di agire in sede giurisdizionale e non nella sede amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; né in relazione agli artt. 100 e 103 della Costituzione, poiché, da un lato, l’atto in esame del Consiglio di Stato è espressione di una funzione consultiva, su cui, peraltro, la norma non incide, dall’altro, non vengono in rilievo profili concernenti l’attività giurisdizionale affidata al Consiglio di Stato; infine, non viene leso l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’affidamento nella sicurezza giuridica, poiché il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati. Non è, pertanto, fondata, in relazione agli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituizone, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui disciplina, con una norma di interpretazione autentica, la portata e la decorrenza dell’abrogazione del nono comma dell’art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 50
co. 4
legge
23/12/2000
n. 388
art. 50
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte