Sentenza 283/2005 (ECLI:IT:COST:2005:283)
Massima numero 29619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 283/05. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA PREVISTO 'AD SUBSTANTIAM' - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE STIPULATO VERBALMENTE - ESCLUSIONE, SECONDO IL «DIRITTO VIVENTE», DELLA CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE IN RAPPORTO A TEMPO PIENO - CONSEGUENTE SOTTRAZIONE DELL’ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DAL POSTO DI LAVORO A QUALSIASI VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE PER UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA - INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA DISPOSIZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NORMALE RAPPORTO DI LAVORO, IN RAGIONE DELL’INEFFICACIA DELLA PATTUIZIONE RELATIVA ALLA SCELTA DEL TIPO CONTRATTUALE SPECIALE - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ORDINARIA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/05. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA PREVISTO 'AD SUBSTANTIAM' - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE STIPULATO VERBALMENTE - ESCLUSIONE, SECONDO IL «DIRITTO VIVENTE», DELLA CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE IN RAPPORTO A TEMPO PIENO - CONSEGUENTE SOTTRAZIONE DELL’ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DAL POSTO DI LAVORO A QUALSIASI VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE PER UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA - INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA DISPOSIZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NORMALE RAPPORTO DI LAVORO, IN RAGIONE DELL’INEFFICACIA DELLA PATTUIZIONE RELATIVA ALLA SCELTA DEL TIPO CONTRATTUALE SPECIALE - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ORDINARIA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto, onde il mancato rispetto di tale requisito di forma, previsto 'ad substatiam', comportava la nullità del contratto ed escludeva la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno. Premesso che l’abrogazione della disposizione censurata ad opera dell’art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che attualmente regola la materia, non comporta l’inammissibilità della questione di costituzionalità, la cui perdurante rilevanza consegue all’applicabilità, ritenuta dalla Corte rimettente, della precedente disciplina, vigente all’epoca dei fatti di causa, è possibile dare della disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro, pur se non dà luogo alla conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale, di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, sicché deve escludersi l’effetto della possibile estromissione del lavoratore dal posto di lavoro senza che, ricorrendone i presupposti, possa trovare applicazione l’ordinaria disciplina del licenziamento individuale.
- Sulle conseguenze della nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro a tempo parziale, v. la citata sentenza n. 210/1992.
- Sulla inidoneità della mancanza di forma scritta richiesta 'ad substantiam' per un contratto (o una clausola di questo) a comportare la radicale dissoluzione del rapporto ove detta forma rivesta una funzione di protezione, v. la citata sentenza n. 7/2005.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto, onde il mancato rispetto di tale requisito di forma, previsto 'ad substatiam', comportava la nullità del contratto ed escludeva la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno. Premesso che l’abrogazione della disposizione censurata ad opera dell’art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che attualmente regola la materia, non comporta l’inammissibilità della questione di costituzionalità, la cui perdurante rilevanza consegue all’applicabilità, ritenuta dalla Corte rimettente, della precedente disciplina, vigente all’epoca dei fatti di causa, è possibile dare della disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro, pur se non dà luogo alla conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale, di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, sicché deve escludersi l’effetto della possibile estromissione del lavoratore dal posto di lavoro senza che, ricorrendone i presupposti, possa trovare applicazione l’ordinaria disciplina del licenziamento individuale.
- Sulle conseguenze della nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro a tempo parziale, v. la citata sentenza n. 210/1992.
- Sulla inidoneità della mancanza di forma scritta richiesta 'ad substantiam' per un contratto (o una clausola di questo) a comportare la radicale dissoluzione del rapporto ove detta forma rivesta una funzione di protezione, v. la citata sentenza n. 7/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/10/1984
n. 726
art. 5
co. 2
legge
19/12/1984
n. 863
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte