Sentenza 284/2005 (ECLI:IT:COST:2005:284)
Massima numero 29620
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 15/07/2005; Pubblicazione in G. U. 20/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 284/05. MAGISTRATURA - MAGISTRATO VOLONTARIAMENTE CESSATO DALL’ORDINE GIUDIZIARIO A CAUSA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SUCCESSIVO PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA PIENA - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN BASE ALLE QUALI IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEVE RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL MAGISTRATO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - SOLLEVABILITÀ DEL CONFLITTO AVVERSO ATTO LEGISLATIVO SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILE PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELL’AMBITO DI UN GIUDIZIO COMUNE - POSSIBILITÀ CHE LE DISPOSIZIONI NELLA SPECIE CONTESTATE SIANO SCRUTINATE IN VIA INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
SENT. 284/05. MAGISTRATURA - MAGISTRATO VOLONTARIAMENTE CESSATO DALL’ORDINE GIUDIZIARIO A CAUSA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SUCCESSIVO PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA PIENA - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN BASE ALLE QUALI IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEVE RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL MAGISTRATO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - SOLLEVABILITÀ DEL CONFLITTO AVVERSO ATTO LEGISLATIVO SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILE PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELL’AMBITO DI UN GIUDIZIO COMUNE - POSSIBILITÀ CHE LE DISPOSIZIONI NELLA SPECIE CONTESTATE SIANO SCRUTINATE IN VIA INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, «ove occorra», del Governo, avverso le disposizioni di cui all'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, «nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario, e laddove stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso livello», per la dedotta lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente CSM in relazione agli artt. 77, 97, 105 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Se, infatti, l’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato non può essere negata sulla sola base della natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente, la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco, deve nondimeno «escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale». Questi principi hanno trovato ulteriore conferma là dove si è riconosciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo «ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale». Il conflitto avverso atto legislativo è pertanto sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune, come, appunto, nel caso di specie, dove il ricorrente, nel corso del giudizio che possa essere attivato da un interessato a seguito dell'adozione, da parte dello stesso CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme 'de quibus', o comunque a seguito dell'inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali provvedimenti, dispone della possibilità di eccepire l'illegittimità costituzionale delle norme legislative denunciate nella presente sede come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni, con la conseguente possibilità che le disposizioni contestate siano scrutinate in via incidentale.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 116/2005, che ha disposto la notifica del ricorso anche al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato anche nei confronti di atti di rango legislativo, cfr. sentenze n. 457/1999, n. 221/2002 e ordinanza n. 343/2003.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, «ove occorra», del Governo, avverso le disposizioni di cui all'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, «nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario, e laddove stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso livello», per la dedotta lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente CSM in relazione agli artt. 77, 97, 105 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Se, infatti, l’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato non può essere negata sulla sola base della natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente, la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco, deve nondimeno «escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale». Questi principi hanno trovato ulteriore conferma là dove si è riconosciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo «ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale». Il conflitto avverso atto legislativo è pertanto sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune, come, appunto, nel caso di specie, dove il ricorrente, nel corso del giudizio che possa essere attivato da un interessato a seguito dell'adozione, da parte dello stesso CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme 'de quibus', o comunque a seguito dell'inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali provvedimenti, dispone della possibilità di eccepire l'illegittimità costituzionale delle norme legislative denunciate nella presente sede come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni, con la conseguente possibilità che le disposizioni contestate siano scrutinate in via incidentale.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 116/2005, che ha disposto la notifica del ricorso anche al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato anche nei confronti di atti di rango legislativo, cfr. sentenze n. 457/1999, n. 221/2002 e ordinanza n. 343/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 57
decreto-legge
16/03/2004
n. 66
art. 2
co. 3
legge
11/05/2004
n. 126
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte