Sentenza 244/2022 (ECLI:IT:COST:2022:244)
Massima numero 45210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  19/10/2022;  Decisione del  19/10/2022
Deposito del 02/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45208  45209


Titolo
Reati militari - In genere - Distruzione o sabotaggio di opere militari - Sabotaggio per temporanea inservibilità - Attenuazione della pena quando il fatto, per la particolare tenuità del danno causato, sia di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e della sua funzione rieducativa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 211001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 167, primo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. La mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti lievi abbracciati dall'ampio perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena - fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione - che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla funzione rieducativa. Al riscontrato vulnus costituzionale non è tuttavia possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata - limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure - l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo tertium comparationis. Si rivela invece adeguata, agli anzidetti fini, l'estensione della attenuante prevista dall'art. 171, n. 2), cod. pen. mil. pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 51, n. 4), del medesimo codice. (Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).



Atti oggetto del giudizio

codice penale militare di pace    n.   art. 167  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte