Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 A. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERE DESTINATARIE DEGLI INCENTIVI E DESTINAZIONE DEI FONDI LIQUIDATI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MANCANZA DI INCISIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE DELLE REGIONI - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, prospettata sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina concernente l’individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe solo eventuale. Ed infatti, in tale prospettazione non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte