Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 B. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI MULTISALE - COMPETENZA STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA RITENUTA MAGGIORE ADEGUATEZZA DEL LIVELLO REGIONALE - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in quanto sollevata in relazione ad una erronea individuazione del parametro di riferimento. Ed infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, in realtà si lamenta la lesione dell’art. 118 Cost. per mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all’apertura di alcune multisale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 22  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte