Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 C. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COPRODUZIONI INTERNAZIONALI - STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI DI RECIPROCITÀ RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA - COMPETENZA STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLA FACOLTÀ ATTRIBUITA ALLE REGIONI DI CONCLUDERE ACCORDI INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L’art. 117, nono comma, della Costituzione facoltizza le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, senza, tuttavia, escludere che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie, facendo salva l’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta dall’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che esplicita limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni e ne conferma il carattere meramente facoltativo, si giunga alla stipula di un accordo internazionale in tale ambito, il quale disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati con lo Stato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 9

Altri parametri e norme interposte