Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 C. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COPRODUZIONI INTERNAZIONALI - STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI DI RECIPROCITÀ RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA - COMPETENZA STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLA FACOLTÀ ATTRIBUITA ALLE REGIONI DI CONCLUDERE ACCORDI INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 285/05 C. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COPRODUZIONI INTERNAZIONALI - STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI DI RECIPROCITÀ RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA - COMPETENZA STATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLA FACOLTÀ ATTRIBUITA ALLE REGIONI DI CONCLUDERE ACCORDI INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L’art. 117, nono comma, della Costituzione facoltizza le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, senza, tuttavia, escludere che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie, facendo salva l’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta dall’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che esplicita limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni e ne conferma il carattere meramente facoltativo, si giunga alla stipula di un accordo internazionale in tale ambito, il quale disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati con lo Stato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
L’art. 117, nono comma, della Costituzione facoltizza le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, senza, tuttavia, escludere che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie, facendo salva l’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta dall’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che esplicita limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni e ne conferma il carattere meramente facoltativo, si giunga alla stipula di un accordo internazionale in tale ambito, il quale disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati con lo Stato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 9
Altri parametri e norme interposte