Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 D. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FINANZIAMENTI - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - DISPOSIZIONE SEPARATA DELLA QUOTA E CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI CRITERI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 285/05 D. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FINANZIAMENTI - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - DISPOSIZIONE SEPARATA DELLA QUOTA E CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI CRITERI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dalla 'ratio' della disposizione di delega, ancorché espressa in forma estremamente sintetica, emergono elementi che possono condurre a ritenere che la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l’esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura.
Dalla 'ratio' della disposizione di delega, ancorché espressa in forma estremamente sintetica, emergono elementi che possono condurre a ritenere che la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l’esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 9
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 10
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 11
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 13
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 14
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 15
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 16
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 17
co.
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte