Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 E. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FINANZIAMENTI - DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI E DEI RISPETTIVI VALORI DA ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE CINEMATOGRAFICHE DI PRODUZIONE - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 285/05 E. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FINANZIAMENTI - DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI E DEI RISPETTIVI VALORI DA ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE CINEMATOGRAFICHE DI PRODUZIONE - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire “gli indicatori ed i rispettivi valori” relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo stesso per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire “gli indicatori ed i rispettivi valori” relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo stesso per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte