Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 F. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - PROGRAMMA TRIENNALE PREDISPOSTO DALLA CONSULTA TERRITORIALE PER LE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE - APPROVAZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l’approvazione ministeriale del programma triennale avvenga “d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di approvare il “programma triennale”, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; programma che – tra l’altro – individua le aree geografiche di intervento e individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte