Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 G. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - DISCIPLINA CONCERNENTE GLI INDICATORI DEL CRITERIO DI CUI AL COMMA 2, LETTERA D), DELLA NORMA CENSURATA, E DEI RELATIVI VALORI PERCENTUALI, PER UN’INCIDENZA COMPLESSIVA NON SUPERIORE AL 50% DELLA VALUTAZIONE FINALE, NONCHÉ L’ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEL CRITERIO STESSO - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 285/05 G. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - DISCIPLINA CONCERNENTE GLI INDICATORI DEL CRITERIO DI CUI AL COMMA 2, LETTERA D), DELLA NORMA CENSURATA, E DEI RELATIVI VALORI PERCENTUALI, PER UN’INCIDENZA COMPLESSIVA NON SUPERIORE AL 50% DELLA VALUTAZIONE FINALE, NONCHÉ L’ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEL CRITERIO STESSO - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per una incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l’arco temporale di riferimento del criterio stesso”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere ivi previsto.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per una incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l’arco temporale di riferimento del criterio stesso”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere ivi previsto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte