Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 H. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - INCENTIVI ALLA PRODUZIONE - DISCIPLINA CONCERNENTE IL TETTO MASSIMO DI RISORSE FINANZIARIE, MODALITÀ TECNICHE DI EROGAZIONE, TEMPI E MODALITÀ DELL’EVENTUALE REINVESTIMENTO NELLA PRODUZIONE DEL CONTRIBUTO, MODALITÀ TECNICHE DI MONITORAGGIO CIRCA L’IMPIEGO DEI CONTRIBUTI EROGATI - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 285/05 H. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - INCENTIVI ALLA PRODUZIONE - DISCIPLINA CONCERNENTE IL TETTO MASSIMO DI RISORSE FINANZIARIE, MODALITÀ TECNICHE DI EROGAZIONE, TEMPI E MODALITÀ DELL’EVENTUALE REINVESTIMENTO NELLA PRODUZIONE DEL CONTRIBUTO, MODALITÀ TECNICHE DI MONITORAGGIO CIRCA L’IMPIEGO DEI CONTRIBUTI EROGATI - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell’eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l’impiego dei contributi erogati”.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell’eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l’impiego dei contributi erogati”.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte