Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/07/2005; Decisione del
07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Titolo
SENT. 285/05 I. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L’ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE - DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE QUOTE PERCENTUALI - DISCIPLINA MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 285/05 I. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L’ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE - DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE QUOTE PERCENTUALI - DISCIPLINA MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di stabilire annualmente “le quote percentuali” del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, “in relazione alle finalità di cui al comma 3”.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di stabilire annualmente “le quote percentuali” del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, “in relazione alle finalità di cui al comma 3”.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/01/2004
n. 28
art. 12
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte