Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29633  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 N. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - PREMI ALLE SALE D’ESSAI E ALLE SALE DELLE COMUNITÀ ECCLESIALI O RELIGIOSE - DEFINIZIONE DEI CRITERI - DISCIPLINA MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NECESSITÀ DI PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire annualmente i criteri per la concessione di premi alle sale 'd’essai' ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose”.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 19  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte