Sentenza 285/2005 (ECLI:IT:COST:2005:285)
Massima numero 29633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/07/2005;  Decisione del  07/07/2005
Deposito del 19/07/2005; Pubblicazione in G. U. 27/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29621  29622  29623  29624  29625  29626  29627  29628  29629  29630  29631  29632  29634  29635  29636  29637  29638  29639  29640  29641  29642  29643  29644  29645


Titolo
SENT. 285/05 O. SPETTACOLO - CINEMATOGRAFIA - COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA - COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI - DISCIPLINA MINISTERIALE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sussiste la necessità di ricondurre ai moduli della concertazione fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina della composizione e delle modalità “di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni”, poiché tale disciplina è inerente alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui disciplina la composizione e le modalità “di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni”.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  22/01/2004  n. 28  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte